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Diritto all’immagine, diritto alla riservatezza, al decoro, e… all’informazione
La Signora XXX si stava recando come ogni mattina al lavoro a Roma, presso il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, dove rivestiva l’incarico di aiuto contabile. Il bullismo non è una “prerogativa” dei nostri giorni; c’è soltanto una differenza: prima bulli si diventava, oggi si nasce, se si tiene conto di episodi estremi, anche a sfondo sessuale, che vedono protagonisti persino alunni di scuole elementari. Arrivata all’altezza di un gruppo di bulli, la Sig.ra XXX venne da questi circondata e fatta oggetto di attenzioni a solo sfondo galante, anche se insistenti ma senza contatti di sorta. Passava… per caso di lì il fotografo di un’agenzia, che osservata la scena, la bloccò con un deciso scatto, tornando in sede con il suo bottino. Nel 1960 in Italia era sempre vivo il ricordo di Il selvaggio (1953), Fronte del porto (1954), Gioventù bruciata (1955), film cult nell’ epoca del “miracolo economico”: Guys and Dolls di J. Manckiewicz (1955), aveva fatto il resto: i Guys d’oltreoceano diventarono i bulli della Roma trasteverina e soprattutto delle borgate. Sì, perché il film fu portato sui nostri schermi con il titolo di Bulli e Pupe. Il fenomeno, si estese, ovviamente ai quartieri alti, visto che i “pariolini” non volevano essere da meno dei “borgatari”.
Il bullo nostrano vestiva i jeans (quindi né pieghe, né risvolti, come si voleva soprattutto nei licei classici), niente cravatta (d’obbligo dopo i 18 anni), né brillantina, ma capelli provocatoriamente al vento. Di libertà sessuale, neppure a parlarne, o quantomeno a fatica, dal momento che le ragazze ancora dovevano rispondere in famiglia dell’andamento del loro ciclo mestruale. Ma il bullismo made in Italy era sufficiente a far gridare allo scandalo i settimanali attenti alle nuove tendenze della società (per riproporre, in altre parole, il consueto O tempora, o mores!, proprio di ogni generazione).
Torniamo alla foto. A seguito della pubblicazione sul numero del 12 aprile del settimanale il Reporter, l’avvocato della Signora XXX eccepì che la foto era stata pubblicata, senza il consenso dell’interessata, a corredo di un articolo sul bullismo con la didascalia: “la classica foto documentaristica del teddiboismo nostrano secondo cinema e Tv”. Lamentò che la fotografia era stata commentata nell’articolo e nella didascalia lasciando presumere al lettore che la Signora si fosse prestata spontaneamente a farsi riprendere in quell’atteggiamento. Danni subiti: disagio di natura morale; offesa alla dignità e serietà di donna, di moglie e di madre. Per finire, la pubblicazione di quella foto aveva destato una sorpresa sfavorevole tra i colleghi e superiori ministeriali. Eccezioni puntualmente respinte, tutte, dal direttore del giornale, sul presupposto principale che la fotografia era stata regolarmente acquistata dall’agenzia, che era stata pubblicata anche a corredo di un articolo sul bullismo da un’altra rivista e che il suo giornale si era limitato a modificare la didascalia nel senso che, “..secondo l’agenzia si trattava di una giovane donna ‘disturbata da teddy boy’, secondo il nostro giudizio, invece, di un finto servizio, fintamente montato”. Che quella foto avesse potuto scatenare tanto putiferio, probabilmente era sfuggito al fotografo (forse, secondo il Reporter, autore di un falso scoop) e ai direttori delle due testate. E forse, alla stessa protagonista, la Signora XXX. Nulla vieta che sfogliando la rivista in ufficio, qualche collega o superiore nel commentare l’accaduto, le abbia consigliato di adire le vie legali con il consiglio di prassi “fatti furba”... Altrimenti le rimostranze sarebbero state mosse al momento della ripresa, direttamente nei confronti del fotografo e dei “bulli” (questi, quasi certamente attori o quantomeno comparse nel contesto generale dell’immagine), o subito dopo. Ignoriamo la conclusione della vicenda, non avendo la disponibilità dei numeri successivi della testata “incriminata”. Cerchiamo, però, di configurare in termini giuridici il problema, ora per allora. La foto stessa lascia dedurre che l’accordo vi sia stato tra il fotografo e il gruppo dei bulli, forse proprio al sopraggiungere della signora che, peraltro, “tirava diritto” per la sua strada, prendendo un naturale e spontaneo distacco da quanto le accadeva intorno. Poteva il giornale pubblicare la foto senza consenso? In quanto ripresa in luogo pubblico, sì. Se la pubblicazione avesse però attentato al decoro e alla decoro e alla reputazione dell’interessata, no. Andava quindi stabilito se si fosse verificata questa seconda circostanza: circostanza che soltanto un giudice avrebbe potuto valutare e, quindi, decidere di conseguenza (ovvero, riconoscendo il diritto al risarcimento o meno). Vi sarebbe stato, in caso di accettazione della tesi della Signora XXX, un ulteriore cavillo da prendere il considerazione: la modifica della didascalia pubblicata, rispetto a quella apposta dall’agenzia. Non a caso ancora oggi nelle immagini divulgate da agenzie e archivi, leggiamo spesso la “clausola” secondo la quale colui il quale modifica le didascalie originarie, assume automaticamente ogni responsabilità che dovesse derivare dal suo intervento. E’ un vero peccato non conoscere il finale di questa vicenda, che ha anticipato i profili del diritto all’identità personale e del diritto alla privacy, entrati l’uno nella giurisprudenza, l’altro nell’ordinamento, circa mezzo secolo dopo. LA FOTOGRAFIA "INCRIMINATA" SARA' PUBBLICATA NEL NUMERO DI MAGGIO DEL MENSILE "DOSSIERDOMANI" SCARICABILE GRATUITAMENTE DAL SITO: www.dossierdomani.sitoline.it (g.f.arciero)
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