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DOSSIERDOMANI

In una civiltà nella quale  la produzione e il consumo delle immagini hanno raggiunto livelli tali da determinarne un sensibile calo delle loro "quotazioni"

 

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Albo dei Vini

Albo dei Vini Centro Studi e Ricerche
sulla cultura visuale e sui linguaggi della comunicazione
Roma-Velletri

CONFRONTI ENOFOTOGRAFICI
edizione 2008 – 2009

IL PROGETTO SI AVVALE  DEL PATROCINIO MORALE
DELLA REGIONE LAZIO - ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
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I Confronti Enofotografici Veliterni
I "Confronti enofotografici veliterni" nascono da un progetto a livello nazionale, ideato da Gianfranco Arciero per conto del Centro Studi e Ricerche per la cultura visuale e i linguaggi della comunicazione, tra i cui settori di attività la fotografia assume un importante ruolo sotto l’aspetto documentaristico, artistico e culturale.
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Legislazione fotografica CSR

Lo spazio "News-Legislazione fotografica" viene aggiornato in tempo reale sia per la parte legislativa che giurisprudenziale. Nella seconda, in particolare, verranno segnalate le sentenze sulla materia delle Giurisdizioni superiori e dei Giudici di merito. Altri aggiornamenti vengono forniti attraverso la rassegna della stampa quotidiana e periodica, commentata da Gianfranco Arciero. Se ne consiglia la consultazione settimanale. I contenuti potranno essere liberamente utilizzati, citando il riferimento al sito www.centrostudiricerche.it



FOTOGRAFIA DI PERSONAGGIO NOTO RIPRESA IN LUOGO PUBBLICO SEQUESTRO DEL MATERIALE IMPRESSIONATO PDF Stampa E-mail

ripreseE’ un copione che si ripete, non vorremmo che si ripetesse, ma tant’è… Ho appreso la vicenda della quale è stata protagonista ieri l’attrice Claudia Pandolfi (che tra l’altro aveva esordito al recente Cliciak di Cesena anche come fotografa di scena) e non posso non rilevare alcune circostanze. Premetto, per “onestà informativa” che mi attengo a quanto pubblicato dalla stampa e che, com’ è ovvio, nessuna considerazione può essere dedotta in via di certezza prima della conclusione delle indagini di polizia o dell’eventuale procedimento penale. Questi i fatti riferiti dalla stampa e da verificare a vertenza conclusa. L’attrice, accortasi di essere oggetto di riprese fotografiche sulla pubblica via (in Roma, tra Via di Priscilla e Piazza Vescovio) avrebbe preteso dal fotografo – professionista, ma ciò non rileva ai fini della questione: si sarebbe potuto anche trattare di un “semplice cittadino” – la consegna della memory card. Orbene, confermo il mio punto di vista: il fotografare nella pubblica via ed avere come soggetto (per di più) un personaggio noto, non è soggetto a limiti (a meno che non si abroghi quanto previsto dalla legge 633/1941). Se le fotografie fossero state pubblicate e la loro pubblicazione avesse leso l’immagine e il decoro del soggetto, questi avrebbe avuto tutte le possibilità (e il diritto) di chiedere la tutela della magistratura. Ma in questo caso c’è un particolare in più: l’attrice avrebbe chiesto (il condizionale è d’obbligo e prego i lettori di tenerne conto) al fotografo la consegna della memory card (forse questa è una supposizione del cronista: la Pandolfi avrebbe preteso, forse, la cancellazione delle immagini che la riguardavano). Nella prima ipotesi, la richiesta non sarebbe stata legittima, considerato – tra l’altro - che la scheda avrebbe potuto contenere altre immagini (estrema ed ipotetica ratio, trattandosi di un fotografo professionista) anche di interesse giudiziario. Nel secondo caso – ripeto - avrebbe avuto il diritto di contestarne l’eventuale pubblicazione, ma non di chiederne la cancellazione in quanto le immagini erano state riprese ai di fuori delle previsioni dell’art. 615 bis del codice penale. Per mettere in atto il comportamento attribuitole, l’attrice avrebbe dovuto chiedere l’intervento della forza pubblica, che avrebbe valutato l’opportunità del sequestro della scheda, riferendo al giudice i fatti. Della consegna della scheda (si sarebbe entrati nel sequestro tipico) l’agente operante avrebbe dovuto redigere un apposito verbale (per dirla in gergo). Del resto l’attrice, rilevando il numero di targa della macchina del fotografo e probabilmente conoscendolo, anche se di vista, (è definito dalla stampa un “paparazzo”) avrebbe potuto avviare l’azione a tutela dei suoi diritti o tramite legale o rivolgendosi direttamente all’autorità di polizia.  Nella foto (di repertorio) un fotoreporter al lavoro nella pubblica via.

AGGIORNAMENTO:

La questione sta assumendo aspetti ulteriori, a seguito degli accertamenti della polizia giudiziaria che – stando sempre a fonti di stampa – avrebbe rinvenuto tra gli oggetti del fotoreporter una "pistola elettrica" , oggetto comunque estraneo alla vicenda. Inoltre tra la Pandoli e il fotografo vi sarebbe stato in precedenza un episodio più o meno analogo. Il commento che precede riguarda i soli risvolti riferibili alla legislazione fotografica. Per la vicenda nel suo insieme si rinvia ai siti delle agenzie di stampa e dei quotidiani.

Ultimo aggiornamento Venerdì 23 Aprile 2010 19:32
 
UNA "PHOTO STORY" SINGOLARE... 50 ANNI FA PDF Stampa E-mail

Diritto all’immagine, diritto alla riservatezza, al decoro, e… all’informazione

minaLa Signora  XXX si stava recando come ogni mattina al lavoro a Roma, presso il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, dove rivestiva l’incarico di aiuto contabile. Il bullismo non è una “prerogativa” dei nostri giorni; c’è soltanto una differenza: prima bulli si diventava, oggi si nasce, se si tiene conto di episodi estremi, anche a sfondo sessuale, che vedono protagonisti persino alunni di scuole elementari. Arrivata all’altezza di un gruppo di bulli, la Sig.ra XXX venne da questi circondata e fatta oggetto di attenzioni a solo sfondo galante, anche se insistenti ma senza contatti di sorta. Passava… per caso di lì il fotografo di un’agenzia, che osservata la scena, la bloccò con un deciso scatto, tornando in sede con il suo bottino. Nel 1960 in Italia era sempre vivo il ricordo di Il selvaggio (1953), Fronte del porto (1954),  Gioventù bruciata (1955),  film cult nell’ epoca del “miracolo economico”:  Guys and Dolls di J. Manckiewicz (1955), aveva fatto il resto: i Guys d’oltreoceano diventarono i bulli della Roma trasteverina e soprattutto delle borgate. Sì, perché il film fu portato sui nostri schermi con il titolo di Bulli e Pupe.  Il fenomeno, si estese, ovviamente ai quartieri alti, visto che i “pariolini” non volevano essere da meno dei “borgatari”.

Il bullo nostrano vestiva i jeans (quindi né pieghe, né risvolti, come si voleva soprattutto nei licei classici), niente cravatta (d’obbligo dopo i 18 anni), né brillantina, ma capelli provocatoriamente al vento. Di libertà sessuale, neppure a parlarne, o quantomeno a fatica, dal momento che le ragazze ancora dovevano rispondere in famiglia dell’andamento del loro ciclo mestruale. Ma il bullismo made in Italy era sufficiente a far gridare allo scandalo i settimanali attenti  alle nuove tendenze della società (per riproporre, in altre parole, il consueto O tempora, o mores!, proprio di ogni generazione).

Torniamo alla foto. A seguito della pubblicazione sul numero del 12 aprile del settimanale il Reporter, l’avvocato della Signora XXX eccepì che la foto era stata pubblicata, senza il consenso dell’interessata, a corredo di un articolo sul bullismo con la didascalia: “la classica foto documentaristica del teddiboismo nostrano secondo cinema e Tv”.  Lamentò che la fotografia era stata commentata nell’articolo e nella didascalia lasciando presumere al lettore che la Signora si fosse prestata spontaneamente a farsi riprendere in quell’atteggiamento. Danni subiti: disagio di natura morale; offesa alla dignità e serietà di donna, di moglie e di madre. Per finire, la pubblicazione di quella foto  aveva destato una sorpresa sfavorevole tra i colleghi e superiori ministeriali. Eccezioni puntualmente respinte, tutte, dal direttore del giornale, sul presupposto principale che la fotografia era stata regolarmente acquistata dall’agenzia, che era stata pubblicata anche a corredo di un articolo sul bullismo da un’altra rivista e che il suo giornale si era limitato a modificare la didascalia nel senso che, “..secondo l’agenzia si trattava di una giovane donna ‘disturbata da teddy boy’, secondo il nostro giudizio, invece, di un finto servizio, fintamente montato”. Che quella foto avesse potuto scatenare tanto putiferio, probabilmente era sfuggito al fotografo (forse, secondo il Reporter, autore di un falso scoop) e ai direttori delle due testate. E forse, alla stessa protagonista, la Signora XXX. Nulla vieta che sfogliando la rivista in ufficio, qualche collega o superiore nel commentare l’accaduto, le abbia consigliato di adire le vie legali con il consiglio di prassi “fatti furba”... Altrimenti le rimostranze sarebbero state mosse al momento della ripresa, direttamente nei confronti del fotografo e dei “bulli” (questi, quasi certamente attori o quantomeno comparse nel contesto generale dell’immagine), o subito dopo.  Ignoriamo la conclusione della vicenda, non avendo la disponibilità dei numeri successivi della testata “incriminata”. Cerchiamo, però, di configurare in termini giuridici il problema, ora per allora. La foto stessa lascia dedurre che l’accordo vi sia stato tra il fotografo e il gruppo dei bulli, forse proprio al sopraggiungere della signora che, peraltro,  “tirava diritto” per la sua strada, prendendo un naturale e spontaneo distacco da quanto le accadeva intorno. Poteva il giornale pubblicare la foto senza consenso? In quanto ripresa in luogo pubblico, sì. Se la pubblicazione avesse però attentato al decoro e alla decoro e alla reputazione dell’interessata, no. Andava quindi stabilito se si fosse verificata questa seconda circostanza: circostanza che soltanto un giudice avrebbe potuto valutare e, quindi, decidere di conseguenza (ovvero, riconoscendo il diritto al risarcimento o meno).  Vi sarebbe stato, in caso di accettazione della tesi della Signora XXX, un ulteriore cavillo da prendere il considerazione: la modifica della didascalia pubblicata, rispetto a quella apposta dall’agenzia. Non a caso ancora oggi nelle immagini divulgate da agenzie e archivi, leggiamo spesso la “clausola” secondo la quale colui il quale modifica le didascalie originarie, assume automaticamente ogni responsabilità che dovesse derivare dal suo intervento. E’ un  vero peccato non conoscere  il finale di questa vicenda, che ha anticipato i profili del diritto all’identità personale e del diritto alla privacy, entrati l’uno nella giurisprudenza, l’altro nell’ordinamento, circa mezzo secolo dopo.  LA FOTOGRAFIA "INCRIMINATA" SARA' PUBBLICATA NEL NUMERO DI MAGGIO DEL MENSILE "DOSSIERDOMANI" SCARICABILE GRATUITAMENTE DAL SITO: www.dossierdomani.sitoline.it  (g.f.arciero)

 

 
QUANDO FOTOGRAFARE EQUIVALE A MOLESTARE PDF Stampa E-mail

iusstitiaLa Corte suprema di Cassazione ha pronunciato una sentenza in base alla quale il reato di molestia (art. 660 Codice penale), viene a configurarsi anche nel caso in cui vengono riprese fotografie della parte offesa e dei suoi ospiti – contro la loro volontà – nelle parti comuni del condominio. Tali parti sono state ritenute “spazi aperti al pubblico” dal momento che hanno diritto di accedervi sia i condomini che i loro ospiti. Questo il testo della sentenza della Suprema Corte:

Cassazione Penale, sez.I, 9 marzo 2009 n. 10409

FATTO E DIRITTO. Il Tribunale di Messina condannava A.G. alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all'art. 660 c.p.. Riteneva che il comportamento dell'imputato consistito nello scattare fotografie nei confronti della parte offesa e dei suoi ospiti, contro la loro volonta', mentre si trovavano nello spazio antistante la loro abitazione, costituisse gli estremi della molestia.Avverso la decisione presentava appello, poi convertito in ricorso, l'imputato e deduceva violazione di legge in quanto il comportamento tenuto non poteva configurare il reato di molestie in quanto non era avvenuto ne' in luogo pubblico ne' in luogo aperto al pubblico, visto che lui si trovava nel terrazzo di casa sua e la parte lesa nel suo giardino; inoltre, le fotografie non erano state scattate per petulanza o biasimevole motivo ma per un contenzioso civile e la condotta non aveva assunto il carattere dell'abitualita'. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che per luogo aperto al pubblico deve intendersi anche le parti comuni di un condominio in quanto la facolta' di accesso appartiene sia ai condomini sia ai loro ospiti e nel caso di specie sembra che proprio di parti comuni si trattasse e di un diritto di passaggio (Sez. 3 14 dicembre 2007 n. 6434, rv. 239277). Inoltre il reato di molestie non deve assumere carattere necessariamente abituale e puo' essere realizzato anche con una sola azione di per se idonea a recare molestia e nel caso di specie scattare fotografie a tutti coloro che si trovavano in quel luogo configurava il delitto (Sez. 19 aprile 2008 n. 17787, rv. 239848). Infine del tutto irrilevanti sono i motivi che avevano indotto l'imputato ad agire, visto che ai fini del dolo e' sufficiente la coscienza e volonta' di tenere una condotta molesta (Sez. 130 aprile 1998 n. 7051, rv. 210724).(omissis) La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Art. 660 C.P. Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

 
FOTOGRAFO, NON PEDOFILO... PDF Stampa E-mail
peccato_ripaTra le varie psicosi alimentate non tanto dalle leggi, quanto dai moniti istituzionali e mediatici degni dei bandi di antica memoria, si è rapidamente sviluppata in Italia una doppia fisionomia del fotografo (professionista o fotoamatore, non ha importanza): il fotografo predatore della privacy altrui e il fotografo pedofilo. Tali, … in quanto tali. Non che i fenomeni non esistano. Ma è pur vero che la passionalità giuridica italiana a volte sfocia in veri e propri eccessi. Tanto che oggi, per fotografare le persone, non si sa se si “deve dar retta” alla legge vigente sul diritto d’autore o alla cosiddetta “legge sulla privacy”e se puntiamo l’obiettivo verso un campo visivo nel quale sono presenti dei bambini, non è difficile rischiare il linciaggio (è già successo). Un punto di equilibrio viene ora dalla Corte suprema di Cassazione che con la sentenza 22 marzo 2010, n. 10981 (Sez. III penale) ha stabilito che non è consentita l’incriminazione  - anche sulla scorta della definizione della nozione fornita dall’Unione europea sulla pedofilia -  e tanto meno l’arresto di chi non fa altro che riprendere immagini di minori, anche se  inquadrando il loro “sederino”, senza che venga messa in atto una condotta sessualmente esplicita. Nel caso in esame, tra l’altro, i soggetti indossavano il costume da bagno. (A lato, Il Peccato, C. Ripa).
 
VESTI LA TOGA” … E PRONUNCIA LA TUA SENTENZA! PDF Stampa E-mail

Ogni visitatore del sito può “vestire la toga” e pronunciare la propria sentenza sul caso segnalato mensilmente in questa rubrica, caso che è stato oggetto di una vertenza giudiziaria reale nella quale la fotografia ha assunto il ruolo di protagonista (diritti di utilizzazione, diritti del fotografo, diritto all’immagine, diritto alla privacy ecc.).Gianfranco Arciero risponderà personalmente a tutti, motivando le risposte in linea con la sentenza o spiegando i motivi che divergono da essa. Un modo pratico e personalizzato per conoscere cosa va e cosa non va nella legislazione fotografica italiana.

IL CASO DI APRILE GIUDICATO DAL TRIBUNALE DI MILANO (2005)


Un fotografo realizza un sevizio su committenza. Utilizza le immagini prima di consegnarle al committente, cedendole per la pubblicazione a corredo di un articolo. Dal momento che le immagini non erano ancora passate nella disponibilità del committente, noto personaggio del mondo dello spettacolo, il comportamento del fotografo può essere considerato lecito?

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VALE OMAGGIO ESCLUSIVO

 

chiniRiceverai in omaggio e senza spese di spedizione un volumetto-cult contenente una vivace e profonda intervista di Renzo Chini a due fotoamatori e a un fotografo professionista. Invia con la risposta il nome, cognome e indirizzo completo di cap per la spedizione. Nessuna spesa per la spedizione.

Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Aprile 2009 21:07
 
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